Assegno di maternità

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L’assegno è un contributo economico riconosciuto per la nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo a coloro che dispongono di risorse limitate.


A chi è rivolto

Può essere richiesto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno (carta o permesso) o dello Status di Rifugiato Politico / Protezione Sussidiaria, residenti nello stato italiano.

Descrizione

L' Assegno di Maternità è un contributo economico erogato alle madri, residenti nello stato italiano e con ISEE inferiore a specifici limiti, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un/una bambino/a; da richiedere entro 6 mesi dalla nascita o dell'ingresso nella famiglia anagrafica. Il beneficio spetta per ogni figlio e, in caso di parto gemellare o di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

La domanda va presentata al Comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione. A erogare effettivamente il contributo, poi, è l’INPS. L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

In caso di adozione o affidamento preadottivo il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali e deve soggiornare e risiedere nello stato italiano.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta alle cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, purché quest'ultima sia in possesso dei seguenti requisiti: - persona titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; - familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; - rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti; - persona titolare della protezione sussidiaria; - cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari; persona titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014; - persona che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti; - persona apolide, i suoi familiari e superstiti.

Come fare

L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento

Cosa serve

Per ottenere l'assegno è necessario presentare:

  • Copia dell'attestazione ISEE
  • Permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitaria
  • SPID/CIE/CNS per l'accesso al portale

Cosa si ottiene

Si ottiene l'erogazione dell'importo fissato di legge, in un unica soluzione, sul conto corrente indicato in fase di richiesta.

Tempi e scadenze

Riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti da parte del Comune, nell'arco di 72 ore successive la richiesta, è disposta la richiesta di pagamento all’IINPS. L’erogazione dell'assegno avviene dai 60 ai 120 giorni dalla data di ricezione dei dati.

2023 20 Feb

Richiesta

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 05/02/2024

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