Il termine dei 4 mesi in caso di prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma 6 del CCNL comparto sanità 2019-2021, e il termine di fruizione entro l’anno successivo nel caso di applicazione della “banca delle ore”, di cui all’art. 48, comma 2 del CCNL comparto sanità 2019-2021 sono da ritenersi perentori oppure in sede di regolamento aziendale si possono prevedere termini diversi?
Il lavoratore: che non ha aderito alla banca delle ore: ha diritto, al pagamento delle ore di straordinario debitamente autorizzate o, in alternativa e su richiesta, tali ore possono essere convertite in corrispondente riposo compensativo da […]