Il congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 151/2001, come richiamato dall’art. 12 del CCNL Scuola del 29.11.2007, può essere fruito come un unico periodo continuativo o può essere frazionato in più periodi anche di durata giornaliera. La possibilità di frazionare il congedo in parola consente al lavoratore di richiedere due periodi di congedo intervallati da una o più giornate di attività lavorativa nel corso della/e quale/i potrà anche partecipare ad iniziative di formazione.
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Un dipendente in congedo parentale può partecipare ad iniziative di formazione?
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