Qual è la corretta applicazione dell’art. 47, comma 7 del nuovo CCNL 2019-2021 comparto sanità, ai fini della determinazione della quota oraria per il calcolo dei compensi per il lavoro straordinario? – DEMO | ARAN
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    • Id: 12397


    Qual è la corretta applicazione dell’art. 47, comma 7 del nuovo CCNL 2019-2021 comparto sanità, ai fini della determinazione della quota oraria per il calcolo dei compensi per il lavoro straordinario?

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    • Lavoro straordinario
    Vecchio ID: CSAN133
    L’articolo 47, comma 7 del CCNL stabilisce che “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è rideterminata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all’art. 94, comma 2 lett. b) (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita”. L’articolo 94, comma 2, lett. b) prevede nella valorizzazione mensile il valore economico dello stipendio tabellare mensile e i differenziali economici di professionalità di cui all'art. 19, c. 1; l’articolo 94, nella sua stesura, resasi necessaria a seguito dell’introduzione del nuovo istituto dei differenziali economici di professionalità, adegua la nozione di retribuzione base mensile, utile per l’applicazione dell’algoritmo nella definizione del calcolo della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario. Il riferimento all’articolo 19, comma 1 deve ovviamente intendersi all’istituto dei differenziali economici di professionalità che sono descritti e declinati nella loro natura proprio nel citato articolo 19, comma 1. Conseguentemente, la base di calcolo su cui applicare l’algoritmo per la determinazione dello straordinario, deve considerare anche gli eventuali differenziali economici di professionalità attribuiti all’1.1.2023 in prima applicazione ai sensi dell’art. 99, comma 3, lett. b).


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