In applicazione dell’art. 36, del CCNL comparto sanità 2019-2021, è possibile la trasposizione degli incarichi di funzione organizzativa in essere all’interno delle fasce di cui all’art. 32, comma 7 del medesimo CCNL, senza la necessità di attivare una nuova procedura selettiva? – DEMO | ARAN
  • COMPARTO SANITÀ
    • Id: 12382


    In applicazione dell’art. 36, del CCNL comparto sanità 2019-2021, è possibile la trasposizione degli incarichi di funzione organizzativa in essere all’interno delle fasce di cui all’art. 32, comma 7 del medesimo CCNL, senza la necessità di attivare una nuova procedura selettiva?

    Argomenti
    • COMPARTO SANITÀ
    Tags
    • Classificazione professionale
    • Incarichi funzionali
    Vecchio ID: CSAN132
    L’art. 36, comma 1, lett. a) del CCNL prevede espressamente che anche gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell’art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, a decorrere dall’1.1.2023 assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”, restando ferma la durata precedentemente definita. Inoltre, sempre ai sensi del medesimo art. 36 commi 1 e 2, i suddetti incarichi devono essere collocati all’interno delle fasce di cui all’art. 32 comma 7 senza attivazione di una nuova procedura selettiva, Tale collocazione avviene fermo restando il valore economico già individuato e, per quanto attiene al trattamento economico, con le modalità di cui ai commi 6,7, e 8 dell’art. 99, ponendo particolare attenzione all’applicazione del comma 6 della norma citata al fine di garantire nella trasposizione automatica il mantenimento del trattamento economico già in godimento al 31.12.2022.


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