La contrattazione integrativa ha la funzione di “integrare” il CCNL nelle materie e nei limiti dallo stesso CCNL individuati. Ne consegue, come regola generale, che non andrebbero ripetuti gli elementi già definiti in sede di contrattazione nazionale.
Tanto premesso, il CCNL ha previsto, all’articolo 7, comma 6, lett. z) che sono oggetto di contrattazione integrativa “l’individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali”.
Non vanno, pertanto, indicate mansioni e attività da svolgere, ma le famiglie professionali (ad esempio, “Funzionario di amministrazione e gestione”) e le competenze professionali richieste per operare nell’ambito di ciascuna famiglia professionale.
Il contratto collettivo integrativo dovrebbe anche contenere una tabella di confluenza tra vecchi profili e nuove famiglie professionali, avendo presente che tale trasposizione deve avvenire a parità di area di inquadramento, sulla base di quanto previsto nella Tabella 2 allegata al CCNL 9 maggio 2022[1].
*Orientamenti applicativi condivisi con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
[1] Si ricorda che l’Ipotesi di Contratto collettivo integrativo rimane sottoposta alla disciplina relativa ai controlli di cui all’art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
- Id: 11838
Cosa deve contenere il contratto integrativo che definisce le famiglie professionali?
Argomenti
- AREA FUNZIONI CENTRALI
Vecchio ID: CFC107b
Contratti di riferimento
Riferimenti normativi
Si ricorda che l’Ipotesi di Contratto collettivo integrativo rimane sottoposta alla disciplina relativa ai controlli di cui all’art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001.