Modello Negoziale – DEMO | ARAN

Modello Negoziale

IL MODELLO NEGOZIALE

L’attività di contrattazione collettiva nazionale dell’Aran consiste nello stipulare e sottoscrivere i contratti di lavoro relativi ai comparti e alle aree della dirigenza.

L’Aran esercita le funzioni relative alla contrattazione collettiva nazionale sulla base degli atti di indirizzo formulati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore. Per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale è costituito un Comitato di settore nell’ambito della Conferenza delle Regioni a cui partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della salute; per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali, il relativo Comitato di settore è costituito un comitato di settore nell’ambito dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unioncamere.

Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ma al fine di garantire comunque la specificità delle diverse amministrazioni, gli indirizzi sono altresì emanati, per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, mentre per gli altri settori, nei rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Per la stipula degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.

Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all’ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale

Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l’ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune

FASI DELLA CONTRATTAZIONE

La contrattazione collettiva nazionale di lavoro tra Aran e controparti sindacali si svolge attraverso le seguenti fasi:

Gli atti di indirizzo delle amministrazioni non statali, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l’atto di indirizzo può essere inviato all’ARAN.

L’ Agenzia avvia la trattativa negoziale convocando le confederazioni e le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001;

L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

Una volta raggiunta una ipotesi di accordo, questa è trasmessa dall’ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai Comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni non statali, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto da parte dell’ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’ articolo 41 del d.lgs. 165/2001, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al Comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni non statali, la designazione di due esperti viene effettuata dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell’ARAN, d’intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l’ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate.

Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.

Pagina aggiornata il 11/07/2023

Skip to content