Sezione delle Autonomie – parere n. 18/2023 Enti locali – Comune – Determinazione del limite cui adeguare il fondo per il trattamento accessorio del personale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla le – DEMO | ARAN

Sezione delle Autonomie – parere n. 18/2023 Enti locali – Comune – Determinazione del limite cui adeguare il fondo per il trattamento accessorio del personale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla le

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  • Data di Pubblicazione 06/12/2023
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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con deliberazione n. 115/2023/QMIG ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, enuncia il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite dell’apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia nell’anno base che in quello di applicazione del limite”.

Pagina aggiornata il 29/12/2023

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