Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, di cui art. 99, comma 3 del CCNL comparto sanità 2019-2021, la differenza tra i tabellari iniziali dell’ex cat. D e dell’ex livello economico DS deve essere attribuita ai professionisti sanitari e funzionari ex cat DS, oppure anche a tutti i professionisti sanitari e funzionari ex cat. D? /n Le risorse corrispondenti alle differenze tabellari tra le cat. D e DS, così come previsto dall’art. 102, comma 2 lett e) possono comportare un incremento del Fondo? – DEMO | ARAN
  • COMPARTO SANITÀ
    • Id: 12394


    Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, di cui art. 99, comma 3 del CCNL comparto sanità 2019-2021, la differenza tra i tabellari iniziali dell’ex cat. D e dell’ex livello economico DS deve essere attribuita ai professionisti sanitari e funzionari ex cat DS, oppure anche a tutti i professionisti sanitari e funzionari ex cat. D? /n Le risorse corrispondenti alle differenze tabellari tra le cat. D e DS, così come previsto dall’art. 102, comma 2 lett e) possono comportare un incremento del Fondo?

    Argomenti
    • COMPARTO SANITÀ
    Tags
    • Classificazione professionale
    • Effetti degli incrementi della retribuzione
    • Incarichi funzionali
    Vecchio ID: CSAN133a, CSAN132b
    La differenza tra i tabellari iniziali dell'ex cat. D e dell'ex livello economico DS deve essere attribuita unicamente ai professionisti sanitari e funzionari ex liv. economico DS. Il differenziale economico di professionalità di cui all’art. 99, comma 3, lett. b), da determinarsi in prima applicazione all’1.1.2023 all’atto del reinquadramento del personale in servizio al 31/12/2022 nel nuovo sistema di classificazione, è conseguentemente calcolato prendendo a riferimento la differenza tra la posizione economica del dipendente alla data del 31.12.2022 e lo stipendio tabellare della nuova area nella quale il personale viene automaticamente reinquadrato (indicato nella tabella D allegata al CCNL). Tale operazione consente inoltre, per il personale dell’ex livello economico Ds, di aggiungere al differenziale economico di professionalità di prima applicazione anche la differenza tra i tabellari iniziali dell’ex categoria D e dell’ex livello economico Ds. Tale operazione va effettuata al netto dell’indennità di qualificazione professionale.


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