La differenza tra i tabellari iniziali dell'ex cat. D e dell'ex livello economico DS deve essere attribuita
unicamente ai professionisti sanitari e funzionari ex liv. economico DS.
Il differenziale economico di professionalità di cui all’art. 99, comma 3, lett. b), da determinarsi in prima
applicazione all’1.1.2023 all’atto del reinquadramento del personale in servizio al 31/12/2022 nel nuovo
sistema di classificazione, è conseguentemente calcolato prendendo a riferimento la differenza tra la
posizione economica del dipendente alla data del 31.12.2022 e lo stipendio tabellare della nuova area nella
quale il personale viene automaticamente reinquadrato (indicato nella tabella D allegata al CCNL). Tale
operazione consente inoltre, per il personale dell’ex livello economico Ds, di aggiungere al differenziale
economico di professionalità di prima applicazione anche la differenza tra i tabellari iniziali dell’ex categoria
D e dell’ex livello economico Ds. Tale operazione va effettuata al netto dell’indennità di qualificazione
professionale.
- Id: 12394
Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, di cui art. 99, comma 3 del CCNL comparto sanità 2019-2021, la differenza tra i tabellari iniziali dell’ex cat. D e dell’ex livello economico DS deve essere attribuita ai professionisti sanitari e funzionari ex cat DS, oppure anche a tutti i professionisti sanitari e funzionari ex cat. D? /n Le risorse corrispondenti alle differenze tabellari tra le cat. D e DS, così come previsto dall’art. 102, comma 2 lett e) possono comportare un incremento del Fondo?
Argomenti
- COMPARTO SANITÀ
Tags
- Classificazione professionale
- Effetti degli incrementi della retribuzione
- Incarichi funzionali
Vecchio ID: CSAN133a, CSAN132b