L’indennità per l’operatività nei servizi di cui all’art. 107, comma 2 del CCNL comparto sanità 2019-2021 ha conglobato al suo interno precedenti indennità quali ad es. di terapia intensiva, sub-intensiva ma anche l’ex indennità ADI e l’indennità Ser.T.
Nell’effettuare tale operazione di omogeneizzazione si è proceduto ad individuare un valore unico e i destinatari nell’ambito dei diversi ruoli e aree quanto più aderenti alla precedente situazione: tale operazione comporta l’erogazione dell’indennità giornaliera in oggetto al solo personale specificamente indicato nella tabella di cui al comma 2 in quanto assegnato alle UO/Servizi individuati dalla stessa tabella al comma 2.
Tuttavia, è possibile integrare in sede di contrattazione integrativa ulteriori UO/Servizi oltre quelli indicati dal CCNL e/o gli importi previsti dal CCNL in relazione alla propria organizzazione aziendale ed in relazione alla capacità di spesa del relativo fondo ma non i destinatari appartenenti ai ruoli e/o aree diverse da quelli già indicati dal CCNL.
- Id: 12344
È possibile attribuire l’indennità di cui all’art. 107, comma 2 del CCNL comparto sanità 2019-2021 al personale infermieristico che presta assistenza sanitaria ai detenuti nell’ambito di una casa circondariale e al personale che presta assistenza nei centri di salute mentale, in considerazione della forte incidenza di persone affette da dipendenze varie?
Argomenti
- COMPARTO SANITÀ
Tags
- Indennità di disagio
- Trattamento Economico
Vecchio ID: CSAN129