Il termine dei 4 mesi in caso di prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma 6 del CCNL comparto sanità 2019-2021, e il termine di fruizione entro l’anno successivo nel caso di applicazione della “banca delle ore”, di cui all’art. 48, comma 2 del CCNL comparto sanità 2019-2021 sono da ritenersi perentori oppure in sede di regolamento aziendale si possono prevedere termini diversi? – DEMO | ARAN
  • COMPARTO SANITÀ
    • Id: 12340


    Il termine dei 4 mesi in caso di prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma 6 del CCNL comparto sanità 2019-2021, e il termine di fruizione entro l’anno successivo nel caso di applicazione della “banca delle ore”, di cui all’art. 48, comma 2 del CCNL comparto sanità 2019-2021 sono da ritenersi perentori oppure in sede di regolamento aziendale si possono prevedere termini diversi?

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    • COMPARTO SANITÀ
    Tags
    • banca delle ore
    • Lavoro straordinario
    • Rapporto di lavoro
    Vecchio ID: CSAN128
    Il lavoratore:
    1. che non ha aderito alla banca delle ore: ha diritto, al pagamento delle ore di straordinario debitamente autorizzate o, in alternativa e su richiesta, tali ore possono essere convertite in corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, perentoriamente entro il termine massimo di 4 mesi. Se le ore convertite, su richiesta del lavoratore, in riposo compensativo non vengono utilizzate entro tale termine devono essere comunque pagate;
    2. che ha aderito alla banca delle ore: fruisce dell’accantonamento delle ore di straordinario debitamente autorizzate e deve utilizzare tali accantonamenti come riposi compensativi perentoriamente entro l’anno successivo a quello di maturazione. In questo caso, l’eventuale richiesta di pagamento deve essere fatta entro il 15 novembre dell’anno stesso di maturazione affinchè tale pagamento avvenga entro l’anno. Pertanto, se le ore accantonate non vengono utilizzate entro il termine dell’anno successivo a quello di maturazione devono essere comunque pagate (al netto delle maggiorazioni già riconosciute in sede di accantonamento in banca delle ore) sebbene nel secondo anno successivo a quello di maturazione qualora la domanda di pagamento sia pervenuta oltre il 15 novembre dell’anno stesso di maturazione o qualora non dovesse pervenire proprio.


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