Accordo di integrazione dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali sottoscritto in data 8/3/2005
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ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO*
*L'accordo è stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con propria deliberazione n. 16/116 adottata nella seduta del 14 marzo 2016
Il giorno 23 febbraio 2016 presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente Sergio Gasparrini ....firmato....
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali Confederazioni
CISL FP firmato CISL firmato
FP CGIL firmato CGIL
firmato
UIL/PA firmato UIL firmato
CONFSAL UNSA firmato CONFSAL firmato
FED.NE NAZ.LE UGL INTESA FP firmato UGL non firmato
FILP firmato CSE firmato
USB PI non firmato USB non firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto, l’allegato accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.
COMPARTO MINISTERI
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE
IN CASO DI SCIOPERO
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1 - Il presente accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale del 08.03.2005 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto dei Ministeri, in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dal D.L. 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182.
2 - L’art. 1, comma 2, dell’Accordo del 08.03.2005, è così sostituito:
“1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, nonché dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del D.L. 20 settembre 2015, n. 146, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.”.
3 - Per quanto non previsto dal presente testo contrattuale, restano confermate le disposizioni dell’Accordo del 08.03.2005, di cui al comma 1.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1 - L’art. 2, comma 1, dell’Accordo dell’ 8 marzo 2005, di cui all’art. 1, viene modificato come segue:
alla lettera g) dopo le parole “vigilanza sui beni culturali”, viene integrato con la seguente previsione:
- “nonché apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’ art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
2 - L’art. 2, comma 2, dell’Accordo dell’ 8 marzo 2005, di cui all’art. 1:
- alla lettera a), 1 alinea, sono eliminate le parole: “del patrimonio artistico, archeologico e monumentale”
- Viene aggiunta la seguente lettera:
o) fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assicurare mediante:
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
1) la tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali;
2) la pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, lett. g) nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti;
3) qualora quest’ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell’esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell’utenza, l’individuazione, mediante Protocollo di intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura coincidente con il periodo di massima richiesta dell’utenza. La completezza del servizio deve essere garantita unicamente durante la suddetta fascia oraria.
Art. 3
Contingenti di personale
1 - Nell’art. 3 dell’Accordo del 8 marzo 2005, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
“6. Per garantire la piena erogazione del servizio, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, lettera o), punto 3) l’amministrazione ricorre al personale programmato nei normali turni”.
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi
1 - L’art. 4, comma 5, dell’Accordo del 08.03.2005, è così sostituito:
“5. Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi:
- di fruizione dei beni culturali;
- connessi allo sdoganamento di cui all’art. 2, comma 2, lettera e);
- di sanità;”.
Art. 5
Norma finale
1 - In fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sono stipulati ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo dell’ 8 marzo 2005, i relativi Protocolli di attuazione. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e l’amministrazione adotta i necessari regolamenti, in conformità con le disposizioni del presente Accordo.
2 - I Protocolli di cui al presente Accordo garantiscono comunque un adeguato contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo quanto previsto all’art. 2, comma 2, anche nell’ottica di assicurarne l’accessibilità in condizioni di sicurezza, valutando altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. o) punto 3).