AFC29
La disciplina contrattuale applicabile al personale medico, unitamente a quella per l’area dei professionisti, è contenuta in apposita e separata sezione del CCNL Area Funzioni Centrali sottoscritto il 09/03/2020, III Sezione, agli artt. 82 e ss., in ossequio alla classificazione operata dal CCNQ del 13/07/2016 (art. 7, comma 2, di quest’ultimo).
In particolare, in materia di orario di lavoro, nei confronti di tale personale trova applicazione l’articolo 89 del CCNL dell’Area VI siglato il 1/08/2007, nel quale al secondo comma si stabilisce un orario di lavoro di 38 ore settimanali (ridotte a 28 ore e 30 minuti settimanali per i medici previdenziali a tempo definito). Inoltre, contestualmente, si prescrive l’obbligo di assicurare la propria presenza in servizio, organizzando il proprio tempo di lavoro e i propri impegni di lavoro anche esterni, correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.
In materia di accertamento dell’orario di lavoro, si richiama l’attenzione sull’art. 22, comma 3, ultimo periodo, della Legge del 23/12/1994 n.724, nella quale si prevede che, nelle Amministrazioni Pubbliche, l’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.