COMPARTO DEI MINISTERI CCNL QUADRIENNIO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I:
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - Relazioni sindacali
Art. 3 Conferma del sistema delle relazioni sindacali
Art. 4 Materie delle relazioni sindacali
TITOLO III - Ordinamento professionale
CAPO I :
Art. 5 Obiettivi e finalità
CAPO II:
Art. 6 Classificazione
Art. 7 Profili professionali
Art. 8 Criteri per la definizione dei profili professionali
Art. 9 Istituzione di nuovi profili
Art. 10 Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
CAPO III:
Art. 11 Accesso dall’esterno
CAPO IV: Progressioni
Art. 12 Progressione all’interno del sistema di classificazione
Art. 13 Progressioni tra le aree
Art. 14 Procedure per la progressione tra le aree
Art. 15 Trattamento economico in caso di progressione tra le aree
Art. 16 Flessibilità tra i profili all’interno dell’area
Art. 17 Sviluppi economici all’interno delle aree
Art. 18 Procedure e criteri per lo sviluppo economico all’interno dell’area
Art. 19 Trattamento economico nei passaggi di fascia retributiva
CAPO V: Relazioni sindacali del sistema di classificazione
Art. 20 Relazioni sindacali del sistema di classificazione
TITOLO IV – Rapporto di lavoro
CAPO I: Misurazione e valutazione della qualità dei servizi
Art. 21 Obiettivi di carattere generale
Art. 22 La valutazione
Art. 23 Le politiche di incentivazione alla produttività
CAPO II: La formazione
Art. 24 Principi generali e finalità
Art. 25 Destinatari e procedure della formazione
CAPO III:
Art. 26 Mobilità
CAPO IV: Norme disciplinari
Art. 27 Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 12 giugno 2003
CAPO V: Disposizioni finali in materia di rapporto di lavoro
Art. 28 Disposizioni particolari
TITOLO V - Trattamento economico
Art. 29 Stipendio tabellare
Art. 30 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 31 Indennità di amministrazione
Art. 32 Fondo unico di amministrazione
Art. 33 Indennità di bilinguismo
Art. 34 Personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere
Art. 35 Norma transitoria di parte economica
TITOLO VI Norme finali
CAPO I
Art. 36 Disposizione transitoria
Art. 37 Norme di rinvio
CAPO II
Art. 38 Disapplicazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1: Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si applica, altresì:
1. al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003;
2. agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002.
3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata ai sensi del d. lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL medesimo.
5. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001.
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48 , comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3: Conferma del sistema delle relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 come integrato dal CCNL del 12 giugno 2003, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
Art. 4: Materie delle relazioni sindacali
1. All’art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto 1, la lett. d) del CCNL del 16 febbraio 1999, è sostituita dalla seguente:
“d) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.”
2. All’art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto 1, del CCNL del 16 febbraio 1999, sono aggiunte le seguenti lettere:
o) programma dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;
p) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno;
3. All’art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto 1, la lettera c), del CCNL del 16 febbraio 1999, è sostituita dalla seguente:
“c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.”
4. All’art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto 1, la lettera c), del CCNL del 16 febbraio 1999, è sostituita dalla seguente:
“d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno;”
5. All’art. 4, Contrattazione collettiva integrativa, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999, dopo le parole “libertà di iniziativa” è aggiunto il seguente paragrafo:
“Ove il modello organizzativo delle amministrazioni preveda articolazioni di livello regionale o interregionale, la contrattazione di cui al presente punto A si svolge anche presso tali strutture in un'apposita sessione negoziale con i medesimi soggetti, tempi e procedure previsti per il livello nazionale, limitatamente alle materie relative alla gestione delle risorse dei fondi, alla mobilità e alla formazione, specificatamente demandate a tale sede”.
6. All’art. 4, Contrattazione collettiva integrativa, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999, viene aggiunto un ulteriore alinea:
- le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’amministrazione, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno;
7. All’art. 7 (Comitato pari opportunità), del CCNL del 16 febbraio 1999, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:
“1. Le Amministrazioni, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999, promuovono, anche in relazione alle modalità contenute nel d.lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) la predisposizione di piani di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto, la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne ed uomini.
1/bis. In tale contesto, i Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive ai sensi del d. lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
d) promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate alle esigenze delle donne e di quelle degli uomini, redigendo, ad esempio, un bilancio di genere, coma previsto dalla “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche” emanata dal Ministro per le riforme e le innovazione nella Pubblica amministrazione di concerto con la Ministra per i diritti e le pari opportunità in data 24 maggio 2007;
e) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti.”
1/ter . Ai fini del comma 1/bis le amministrazioni pubbliche, secondo quanto indicato dalla Direttiva di cui al comma 1/bis , lett. d), evidenziano nei propri bilanci annuali le attività e le risorse destinate all’attuazione della Direttiva stessa.”
8. All’art. 7 (Comitato pari opportunità), del CCNL del 16 febbraio 1999, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4/bis. Il Comitato pari opportunità collabora con l’amministrazione alla redazione di una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell’anno precedente e di quelle previste per l’anno in corso, così come previsto dalla Direttiva di cui al comma 1/bis, lett. d. “
TITOLO III
CAPO I
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 5: Obiettivi e finalità
1. Nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, le parti prendono atto della necessità di proseguire il processo di riforma del sistema di classificazione professionale, come presupposto di grande rilevanza strategica per attuare e sostenere il miglioramento della funzionalità degli uffici, nonché promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità esistenti.
2. Nell’ambito di tale processo, l’istituzione della Commissione per l’ordinamento prevista dal CCNL del 12 giugno 2003 ha consentito di realizzare una fase istruttoria per l’analisi e la verifica, in sede tecnica, di tutti gli aspetti di tale tematica, anche al fine di misurare il cambiamento finora operato dai contratti e di proporre l’adozione di soluzioni più avanzate.
3. Nella prospettiva di realizzare un nuovo modello classificatorio, le parti ribadiscono il loro impegno ad individuare idonei strumenti gestionali che possano assicurare, attraverso la crescita professionale ed economica dei dipendenti, una maggiore qualità ed efficacia dell’azione delle pubbliche Amministrazioni.
4. La nuova classificazione, pertanto, si basa sui seguenti principi:
- valorizzazione delle professionalità interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata qualificazione ed il conseguimento di obiettivi di efficacia;
- flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all’effettivo sviluppo professionale.
5. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale.
CAPO II
Art. 6: Classificazione
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre aree:
Prima area: – comprendente la ex posizione A1, A1S;
Seconda area: – comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S;
Terza area: – comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A del presente CCNL.
3. All’interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini.
4. I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto.
5. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.
6. L’accesso dall’esterno nelle aree è previsto nella posizione retributiva iniziale di ciascun profilo professionale in relazione a quanto stabilito nell’allegato A, anche al fine di garantire un assetto classificatorio omogeneo tra le diverse amministrazioni del comparto.
7. Al fine di favorire la valorizzazione della professionalità dei dipendenti è prevista la possibilità di effettuare progressioni all’interno del sistema classificatorio.
8. Per ciascun profilo, in relazione all’arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività, viene individuato un sistema di progressioni economiche, che si attua mediante l’attribuzione di successive fasce retributive. Per l’Area Prima sono previste tre fasce economiche, per l’Area Seconda sei e per la Terza sette.
Art. 7: Profili professionali
1) Nel sistema di classificazione la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale, nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione.
2) Ai sensi dell’art. 6 (classificazione) i profili professionali sono collocati all’interno di ciascuna area, secondo i settori attività ed individuano, in relazione agli obiettivi istituzionali delle Amministrazioni, le diverse tipologie professionali esistenti. Ciascun profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese.
3. I profili professionali, nell’ambito di ogni settore di attività all’interno di ciascuna area, sono definiti dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3 lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999, con l’assistenza obbligatoria dell’ARAN. Tale attività di assistenza è preordinata a garantire un assetto omogeneo all’interno del comparto sulla base dei criteri definiti a livello nazionale e può realizzarsi anche attraverso uno specifico parere tecnico.
Art. 8: Criteri per la definizione dei profili professionali
1. I profili, distinti per settori di attività, possono accorpare le mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche di ciascuna area, secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell’allegato A, che definisce, altresì, i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti che il lavoratore è tenuto ad effettuare, nonché le modalità di accesso.
2. Ai fini della definizione dei profili professionali la contrattazione integrativa di Amministrazione terrà conto dei seguenti criteri:
1. superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici;
2. individuazione all’interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse;
3. semplificazione dei contenuti delle mansioni attraverso l’utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate;
4. attualizzazione delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento delle Amministrazioni ed alle nuove tecnologie adottate;
5. indicazione della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di garantire il rispetto dell’inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione, nonché di evitare che il personale appartenente ad una posizione giuridico-economica inferiore venga inquadrato in una posizione retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa;
6. garanzia che, nell’utilizzazione della clausola di cui all’art. 6, comma 6 (classificazione), sarà rispettato nei casi di accesso, a parità di professionalità richiesta nel profilo, il mantenimento del medesimo trattamento economico stipendiale previsto per il personale in servizio.
3. Nei casi in cui sia necessaria la ricomposizione dei processi lavorativi all’interno delle aree, con la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, articolata su più profili professionali nell’ambito di una stessa area, viene costituito un profilo unico che ricomprende sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa. In tale profilo unico ogni dipendente mantiene, ad invarianza di spesa, il trattamento economico complessivo in godimento e la professionalità acquisita, con la conservazione della fascia economica corrispondente alla trasposizione automatica di cui all’art. 10 (Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione), mentre la posizione iniziale di accesso dall’esterno al profilo stesso coincide con quella del profilo di base preso in considerazione nel processo di ricomposizione.
Art. 9: Istituzione di nuovi profili
1. Le amministrazioni, in relazione alle proprie necessità organizzative, possono prevedere l’istituzione di nuovi profili nell’ambito delle dotazioni organiche individuandone la posizione di accesso, secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 2 (criteri per la definizione dei profili professionali).
2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito in contrattazione integrativa tragga origine dallo sdoppiamento di un profilo di pari livello retributivo precedentemente previsto, in esso possono essere inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per il nuovo profilo professionale nell’area di appartenenza, svolgano già le relative mansioni e siano collocati nella medesima area. Il passaggio avviene con mantenimento della fascia retributiva maturata. In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di appartenenza, ove questo sia confermato, e torna a svolgerne le relative mansioni.
3. Ai fini dell’assegnazione ai profili di nuova istituzione, prima di procedere alla selezione dall’esterno, trova applicazione il principio della flessibilità disciplinato secondo le procedure e percentuali indicate nell’art. 16 (flessibilità tra profili all’interno dell’area).
Art. 10: Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione.
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1.
3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di ciascuna Amministrazione, i contingenti delle originarie posizioni economiche di cui al precedente sistema di classificazione, sono portati alla posizione di accesso prevista in ogni profilo in applicazione dell'art. 6, comma 6 (classificazione).
4. Tutte le procedure per i passaggi all’interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa.
5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi l e 2 viene comunicato ai dipendenti a cura di ciascuna Amministrazione al termine delle relative procedure.
6. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all’utenza, le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse.
CAPO III
Art. 11: Accesso dall’esterno
1. Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 165 del 2001.
2. Le Amministrazioni sono tenute a riservare all’accesso dall’esterno una quota delle vacanze organiche, pari al 50 per cento dei posti disponibili di ciascun profilo, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 3 (nuovo inquadramento).
3. Le assunzioni dall’esterno alle aree del presente sistema di classificazione avvengono alle posizioni di accesso individuate per ciascun profilo e con i requisiti indicati nell’allegato A.
CAPO IV
PROGRESSIONI
Art. 12: Progressione all’interno del sistema di classificazione
1. In relazione al sistema di classificazione previsto dal presente contratto, le progressioni dei dipendenti all’interno del nuovo ordinamento professionale si configurano come:
a) Progressioni tra le aree:
le progressioni tra le aree avvengono dall’area sottostante alla posizione di accesso dell’area superiore nel rispetto dall’art. 11, comma 2 (accesso dall’esterno). Alla selezione sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti definiti dall’allegato A, nei limiti della percentuale dei posti vacanti nella dotazione organica destinati all’accesso dall’interno, ai sensi dell’art. 10, comma 3 (nuovo inquadramento), in relazione al profilo per il quale si concorre.
b) Sviluppi economici all’interno delle aree:
si configurano come progressione economica, di ogni profilo, all’interno delle aree che si realizza mediante la previsione, dopo la posizione di accesso al profilo medesimo, di successive fasce retributive secondo la disciplina di cui agli artt. 17 (sviluppi economici all’interno delle aree) e 18 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area).
2. Le progressioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire.
Art. 13: Progressioni tra le aree
1. Le progressioni da un’area all’altra immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi:
1. garanzia dell’accesso dall’esterno nei posti disponibili in ciascun profilo nella misura di cui all’art. 11, comma 2 (accesso dall’esterno).
2. valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. Ai fini della determinazione del punteggio finale si fa riferimento al titolo di studio, all’esperienza professionale, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ed alle prove selettive finali.
2. Le progressioni di cui al comma 1 sono realizzate nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione, in base a quanto previsto dall’allegato A.
3. La selezione interna di cui al comma 2 prende in considerazione:
a) i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui all’art. 20 (relazioni sindacali nel sistema di classificazione) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili:
* titoli di studio e culturali, diplomi di specializzazione o perfezionamento;
* corsi di formazione, anche esterni all'Amministrazione, per i quali sia previsto l’esame finale, qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all’attività lavorativa affidata;
* qualità della prestazione lavorativa in relazione ai risultati conseguiti, valutata ai sensi dell’art. 22;
* arricchimento professionale desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato e valutata in relazione: all’esercizio di mansioni superiori svolte secondo le vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici incarichi professionali nel corso dell'esperienza lavorativa o di ricerche o di studio affidati dall'amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;
b) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso un’apposita prova volta ad accertare il possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi.
Gli elementi della selezione sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. In ogni caso i titoli e l’anzianità di servizio non assumono rilevanza prevalente.
4. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2 (Codice disciplinare), del CCNL del 12 giugno 2003, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
5. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate dalle Amministrazioni sulla base della programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 14: Procedure per la progressione tra le aree
1. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e l’integrazione dei relativi criteri di cui all’art. 13 (progressioni tra le aree) sono preventivamente individuate dalle Amministrazioni con atti di organizzazione improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento delle selezioni interne, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del d. lgs. n. 165 del 2001, previa concertazione con le OO.SS.
2. Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono essere coperti mediante l’accesso dall’esterno.
3. Nel caso di progressione interna nel sistema di classificazione di cui all’art 13 (progressioni tra le aree) e per il passaggio tra profili ai sensi dell’art. 16 (flessibilità tra profili all’interno dell’area), le Amministrazioni comunicano per iscritto al dipendente interessato il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 26 maggio 1997.
4. In occasione delle procedure di progressione all’interno del sistema di classificazione, qualora le Amministrazioni non abbiano già provveduto a sottoscrivere i contratti individuali di lavoro, si procede alla formalizzazione degli stessi.
5. Al fine di sostenere i processi di crescita professionale dei dipendenti e di garantire una migliore funzionalità degli uffici, in sede di prima applicazione del presente CCNL e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, le amministrazioni, verificate le effettive disponibilità di bilancio e previo espletamento delle modalità di relazioni sindacali previste dall’art. 20 (relazioni sindacali del sistema di classificazione), assumono ogni utile iniziativa volta ad avviare, entro un anno, le procedure di progressione tra le aree di cui al presente articolo.
Art. 15: Trattamento economico in caso di progressione fra le aree
1. Nel caso di progressione tra le aree, al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale del nuovo profilo di inquadramento, conseguito attraverso la selezione, ivi compresa l’indennità di amministrazione corrispondente.
2. Qualora il trattamento stipendiale in godimento, corrispondente alla fascia di provenienza, risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto come assegno ad personam, che continua a gravare sul Fondo unico e che viene successivamente