Nel caso di specie, trova applicazione il secondo comma dell’art. 26 del CCNL integrativo del 20.9.2001 il quale prevede che, “…nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1,che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse….”
Pertanto qualora, a seguito dell’esito vittorioso del procedimento civile per colpa professionale, sia venuto meno il conflitto di interesse, l’Azienda è tenuta, su richiesta, al rimborso della parcella spettante per l’attività svolta dal difensore di fiducia del dipendente, sia per la domanda principale sia per la domanda di manleva, avanzata dall’Azienda ma nel limite massimo della tariffa che l’azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un legale da essa stessa nominato. Tale limite massimo non potrà comunque essere inferiore alla tariffa minima ordinistica vigente ratione temporis.
Dicembre 2016
- Id: 10175
L’Azienda è tenuta, ai sensi dell’art. 26 del CCNL integrativo del 20.9.2001 a rimborsare la differenza fra le spese legali liquidate in sentenza e quanto spettante al difensore per l’assistenza resa al dipendente a seguito dell’esito vittorioso del procedimento civile per colpa professionale sia per la domanda principale sia per la domanda di manleva avanzata dall’Azienda?
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